La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto.
Si considera pertanto il numero dei condòmini (leggasi proprietari) e non il numero delle unità immobiliari.
Quindi, se un condominio è composto da nove appartamenti, ciascuno di proprietà di persone diverse, allora è obbligatoria la nomina dell’amministratore.
Se un condominio invece è composto da nove appartamenti, ma i proprietari sono tre, con tre appartamenti ciascuno, in questo caso non è obbligatoria la nomina dell’amministratore di condominio.
Cosa vuol dire obbligatoria? Significa che anche un solo condomino (leggasi proprietario), se l’assemblea non nomina l’amministratore, può chiederne la nomina all’autorità giudiziaria.
E se i condòmini sono inferiori a nove? La nomina è comunque possibile nel rispetto delle maggioranze previste dal codice civile.